• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Novità in materia di concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale – Decreto-legge n. 155 del 19 ottobre 2024

Sulla Gazzetta ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto-legge n. 155 del 19 ottobre 2024, recante: “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”.

Il decreto-legge in esame, il cd. “collegato alla legge di bilancio 2025”, è entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Di seguito si illustrano le disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge in esame.

Novità in materia di concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale (art. 7)

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La base di calcolo l’applicazione delle imposte sostitutive che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il fisco è costituita dagli indici ISA, che durante il Covid sono stati sospesi.

Il decreto-legge in esame adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da Covid-19.

In particolare, è previsto quanto segue:

  • per il ravvedimento l’incremento della base imponibile è determinato applicando al reddito annuale la percentuale del 25 per cento,
  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento l’aliquota del 12,5 per cento,
  • per l’IRAP, l’incremento della base imponibile è determinato applicando al valore della produzione netta annuale la percentuale del 25 per cento,
  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui al periodo precedente l’aliquota del 3,9 per cento,
  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui ai periodi precedenti, sono diminuite del 30 per cento.

E’ previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle suddette nuove disposizioni saranno, prioritariamente, destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF, in applicazione di quanto previsto dalla legge Delega di riforma fiscale.


28/10/24