Nuove regole sulle compensazioni – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 28 giugno 2024
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 16 del 28 giugno 2024, recante:” Articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti.
Di seguito si illustrano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame, rinviando per un esame completo al seguente link.
Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione
Come noto, in materia di compensazione dei crediti, fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti erano presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).
A decorrere dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (art. 1, commi da 94 a 98, L. n. 213/2023, la cd. legge di bilancio 2024, e art. 4, commi 2 e 3, D.L. n. 39/2024, convertito dalla L. n. 67/2024).
La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga, comunque, in data anteriore al 1° luglio 2024 o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data non è sufficiente.
Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.
Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro
A decorrere dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.
Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia vi rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione giudiziale o anche amministrativa, di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della cd. “Rottamazione-quater”.
Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.
L’inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa.
Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di INPS s e INAIL.
Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.
L’estinzione totale dei debiti oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione.
Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento, anche parziale, dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi, fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio, nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale.
Qualora, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. “decadenza per inadempienza”), provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.
In caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “Rottamazione-quater”), per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione.
La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.
L’esistenza di carichi affidati all’agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria, cioè l’elenco delle cartelle e degli atti relativi al proprio codice fiscale, visualizzabile nella propria “area riservata” del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure richiedibile tramite i canali disponibili nel medesimo sito o agli sportelli dell’agente della riscossione.
Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione
L’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:
- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.
02/07/24