Nuovo contributo a fondo perduto per la ristorazione ed altre attività – D.l. n. 172/2020, c.d. “D.l. Natale”
Come noto, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, il decreto “Rilancio” (art. 25), il decreto “Ristori” (art. 1) e il decreto “Ristori bis” (art. 2) prevedono l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, un codice attività prevalente rientrante, rispettivamente, nell’elenco di cui all’allegato 1 al decreto “Ristori” e nell’allegato 2 al “Ristori bis”.
Al fine di contenere la diffusione dell’epidemia nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal c.d. D.l. “Natale”, con il citato decreto in esame è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto destinato all’attività dei servizi di ristorazione e ad altre attività.
In particolare il decreto prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:
- alla data del 19 dicembre 2020, hanno la partita IVA attiva e che
- ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/1972 dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (riportati nella tabella riportata nell’allegato 1 del decreto):
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 ed è erogato nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto “rilancio”) che non abbiano restituito il predetto ristoro.
Il contributo non deve essere richiesto ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è pari all’importo già erogato ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 e, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP:
Per gli aspetti di controllo, sanzionatorio e procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato art. 25 del D.L. n. 34/2020.
L’agevolazione è erogata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
22/12/20