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Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche – Termini di decorrenza delle sanzioni

Come noto la legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, c. 125-129 L. n. 124/2017), come modificato dal decreto crescita (D.l. n.34/2019), prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle Pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2 d.lgs. n.165/2001, art. 2-bis  d.lgs. n.33/2013).

 Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si ricorda che le disposizioni attualmente in vigore,  in base a quanto stabilito dall’art. 11-sexiesdecies, D.l. n. 52/2021, convertito con la L. n. 87/2021, prevedono la decorrenza delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi informativi per l’anno 2021, a partire dal 1° gennaio 2022.

Si replica di seguito, l'importante nota informativa del 20 dicembre 2021 della Confcommercio, che chiarisce la normativa relativa ai termini di decorrenza delle sanzioni.

20 dicembre 2021

Prot. n. 0009276/2021Com. 27

Oggetto: Obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche. Termini di decorrenza sanzioni

Come noto, l’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n.124, come modificato dal decreto legge n.34 del 2019, prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 [1] e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 [2]. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Nota di questo Settore n. 6, prot. n. 4372 del 28 giugno 2021.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si ricorda che le disposizioni attualmente in vigore,  in base a quanto stabilito dall’articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevedono la decorrenza delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi informativi per l’anno 2021, a partire dal 1° gennaio 2022.

L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di duemila euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs 33 del 2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.


21/12/21