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Operazioni transfrontaliere: definite le nuove regole che sostituiscono l’esterometro

Si ricorda che per le operazioni con controparti non stabilite in Italia è stabilito l’obbligo di procedere alla presentazione del cd. “esterometro” entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Al suddetto adempimento sono tenuti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato mentre sono esclusi i soggetti non stabiliti che si sono identificati direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale.

La legge di bilancio 2021 ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2022, le informazioni sui trasferimenti transfrontalieri che dovranno essere trasmesse necessariamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive (art. 1, c. 1103, L. n. 178/2020).

Con il provvedimento del 28 ottobre 2021 in esame l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. n.127/2015), definendo così le nuove regole tecniche che sostituiscono l’esterometro.

In particolare, viene previsto che:

  • i dati relativi alle operazioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario “XXXXXXX”;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione della stessa.

La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica o una bolletta doganale.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021).


03/11/21