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Pegno mobiliare non possessorio: operatività dal 15 giugno 2023

Il pegno, di regola, si costituisce consegnando al creditore la cosa o il documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità (art. 2786 c.c.).

In deroga a tale principio, è stata prevista, a garanzia dei crediti inerenti all’attività d’impresa, la facoltà di costituire un diritto reale di pegno su beni determinabili o determinati, senza necessità che il creditore privi il debitore del possesso degli stessi, cosicché il debitore possa continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno, anche trasformandolo o sostituendolo con beni analoghi (art.1, D.L. n. 59/2016).

Il suddetto meccanismo è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese, che spesso possono offrire in garanzia esclusivamente beni necessari alla produzione e di cui non possono privarsi.

Il pegno in esame è riservato agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese per garantire i crediti inerenti all’esercizio dell’impresa stessa, mentre è esclusa l’operatività nei rapporti tra imprenditore e consumatore e in quelli tra privati; oggetto del pegno senza spossessamento possono essere beni mobili, beni immateriali o crediti inerenti all’esercizio dell’impresa; non possono essere dati in pegno beni mobili, anche immateriali, registrati (art. 1, co. 2, D.L. n. 59/2016).

Non essendo obbligatoria la consegna del bene, la pubblicità del pegno è garantita dall’istituzione del suddetto registro digitale, tenuto dall’Agenzia delle Entrate, denominato “Registro dei pegni non possessori”, che permette di rendere opponibile la garanzia ai terzi: il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi con l’iscrizione nel “registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate [...]; dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali” (art. 1, co. 4, D.L. n. 59/2016).

Con il D.M. 25 maggio 2021 n. 114 è stato adottato il Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 1, D.L. n. 59/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento il pegno c.d. senza spossessamento, come sopra specificato.

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 6 aprile 2023 ha definito le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione.

In particolare, il suddetto provvedimento prevede che i pagamenti di tutte le somme dovute per le domande di iscrizione, rinnovazione o cancellazione nel Registro pegni, ovvero di annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, nonché per le connesse imposte di registro e bollo, avverranno mediante addebito su conto corrente.

Si tratta di una modalità di pagamento integrata nel modello di trasmissione, orientato alla semplificazione, che prevede l’invio, in un unico plico:

  • dell’atto costitutivo, ovvero atto di consenso o ordine per la cancellazione, o atto di attestazione di vicende modificative, anche ai fini della eventuale registrazione,
  • della domanda,
  • delle informazioni e autorizzazioni necessarie per effettuare il pagamento dei tributi erariali (imposta di registro, ove dovuta, e imposta di bollo) e dei diritti spettanti all’Agenzia per le operazioni di aggiornamento del Registro pegni.

Per la consultazione del Registro pegni sono previste due diverse modalità di pagamento:

  • l’addebito su conto corrente per i certificati e le copie delle singole formalità, con fornitura del servizio differita,
  • il versamento mediante la piattaforma “pagoPA” per le visure, con fornitura del servizio immediata.

Si ricorda che i certificati possono essere generali (per soggetto debitore o datore di pegno) o speciali (per soggetto debitore o datore di pegno, con restrizione della ricerca ad una categoria merceologica).

Le visure possono essere anch’esse richiedibili per soggetto debitore o datore di pegno, con eventuale limitazione ad una categoria merceologica, o per singole formalità.

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 14 giugno 2023 ha istituito il codice negozio “5000 - Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”.

Il suddetto codice dovrà essere esposto nella richiesta di registrazione (modello 69) per la puntuale individuazione del pegno mobiliare non possessorio ai fini dell’imposta di registro.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 26 del 14 giugno 2023 ha dettato le istruzioni e ha istituito i nuovi codici tributo per effettuare il pagamento, tramite il modello F24, dei diritti dovuti per l’iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro dei pegni non possessori.

Sono state definite anche le modalità per il versamento, sempre tramite F24, delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti.

Le irregolarità possono essere regolarizzate con pagamento dei debiti tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 9/2020 (per gli atti privati) e dalla risoluzione n. 76/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione è istituito il codice tributo:

  • “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione”.

I suddetti identificativi trovano posto nella sezione “Erario” del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

I codici tributo istituiti con le già citate risoluzioni n. 9/2020 n. 76/2020 dovranno essere utilizzati anche per i versamenti dovuti in seguito ad avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate.

 In tal caso, inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione la risoluzione odierna istituisce il codice tributo:

  • “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione -somme liquidate dall’ufficio”.

I codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

Le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

L’Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 14 giugno 2023 ha reso noto che a decorrere dal 15 giugno 2023 è disponibile il servizio web per inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio.

Le istanze, con i dati degli interessati, la descrizione dei beni o dei crediti dati in garanzia, le informazioni relative all’atto costitutivo, potranno essere compilate online all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il servizio sarà gestito a livello nazionale da un ufficio dedicato, diretto da un Conservatore e incardinato.


19/06/23