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Piano attestato di risanamento - Note di variazione IVA in aumento

In tema di note di variazione, è previsto che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente che sia assoggettato a procedura concorsuale, il cedente o prestatore può effettuare la variazione in diminuzione (art. 26, co. 3-bis, DPR n. 633/72):

 

A.   a partire dalla data

  • di assoggettamento alla procedura concorsuale;
  • di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del RD n. 267/42
  • di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato di cui all’art. 67, co. 3, lett. d) del RD n. 267/42.

B.  a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Con il principio di diritto in esame, l’Agenzia delle entrate ha ribadito da un lato, la possibilità per il cedente o prestatore di effettuare la variazione in diminuzione a partire dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato e, dall’altro, l’obbligo in capo al cessionario o committente di registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata.

Inoltre, è stato affermato che, in caso di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell’ambito di un piano attestato di risanamento, l’obbligo di emettere una variazione in aumento sussiste soltanto a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della nota di variazione in diminuzione eventualmente emessa in precedenza.

(Principio di diritto dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2023 n. 1)


12/01/23