Piattaforme online: abrogata la comunicazione dei dati – Decreto legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, del 12 dicembre 2025, è stato pubblicato il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.
Il decreto legislativo in esame ha abolito l’obbligo comunicativo previsto, quale misura di contrasto alle frodi, in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano le vendite on line di beni nei confronti di privati consumatori.
In particolare, è stato abrogato l’art. 1, co. 151, L. 197/2022 (la cd. legge di bilancio 2023) con il quale il suddetto obbligo era stato introdotto, sebbene non fosse mai divenuto operativo, in assenza dell’emanazione del relativo provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo comunicativo da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto riguardare le operazioni “facilitate”, mediante interfacce elettroniche (es. piattaforme on line, portali, mercati virtuali o mezzi analoghi), aventi ad oggetto:
- le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop);
- nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA.
La comunicazione avrebbe dovuto comprendere i dati delle operazioni e i dati dei relativi fornitori.
L’abolizione del suddetto obbligo comunicativo deriva dall’introduzione dell’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle Entrate alcuni dati fiscalmente rilevanti, tra cui quelli dei fornitori, avvenuta per effetto del D. Lgs. n. 32/2023, emanato in attuazione della direttiva 2021/514/Ue (c.d. “DAC 7”).
Ad oggi è, infatti, vigente una finzione giuridica che attribuisce al soggetto passivo che le “facilita” (avvalendosi di un’interfaccia elettronica, un mercato virtuale, una piattaforma digitale, un portale o mezzi simili) le seguenti operazioni:
- le vendite a distanza intraunionali e le cessioni di beni interne a uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione nei confronti di privati consumatori stabiliti nell’Unione europea (art. 2-bis comma 1 lett. a) del DPR 633/72);
- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (art. 38-bis commi 2 e 3 del DL 331/93), nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (art. 2-bis comma 1 lett. b) del DPR 633/72).
19/12/25






