Pmi, regime transfrontaliero di franchigia da IVA: nuova tempistica per accedere al regime
Come noto, la direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che ha modificato la direttiva 2006/112/Ce per il regime speciale IVA per le piccole imprese, è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 180/2024.
In particolare, la citata direttiva ha introdotto il “regime transfrontaliero di franchigia da IVA”.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per limitare effetti distorsivi della concorrenza negli scambi intracomunitari, gli Stati membri che hanno adottato un regime di franchigia da IVA per le imprese minori, come l’Italia, devono concedere tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.
Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate.
La suddetta comunicazione è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX” (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2024).
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dall’art. 70-noviesdecies, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, precisa che il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nel dettaglio, le parole “Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione” (punto 7.4 del citato provvedimento del 30 dicembre 2024) sono modificate con le seguenti: “Dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate”.
12/12/25






