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Prestazioni didattiche – Esenzioni IVA - Chiarimenti

Con la risposta in esame sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA relativo alle prestazioni formative erogate dai docenti nell’ambito di corsi gestiti da soggetti terzi (art. 10, co.1, n. 20, DPR. n. 633/1972).

L’agenzia delle entrate ha richiamato i chiarimenti già forniti nella precedente risposta a interpello n. 457/2021 con la quale sono stati recepiti i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'UE.

In particolare, l’attività formativa svolta, nell’ambito di corsi gestiti da soggetti terzi, da singoli insegnanti è:

  • esente IVA se le lezioni sono impartite ''per conto proprio e sotto la propria responsabilità'', circostanza che si verifichi, a giudizio dei giudici comunitari, quando il docente non viene retribuito ''in caso di impedimento'' e perde gli onorari ''in caso di soppressione dei corsi'';
  • imponibile IVA se la stessa attività formativa è effettuata ad un istituto che organizza corsi scolastici e di formazione professionale, quando è l'istituto stesso ad assumersi il rischio per la gestione dei corsi. Ad avviso dei giudici comunitari, non impartisce lezioni a titolo personale il docente che opera nell'ambito di corsi di formazione proposti da un ente terzo che sia responsabile dell'istituto di formazione nel cui ambito il docente ha impartito lezioni.

È stata, quindi, esclusa l'esenzione dall'IVA per le attività formative svolte dai singoli relatori nei confronti dell'ente organizzatore del corso, soggetto responsabile dei contenuti dell'attività formativa e del riscontro dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi.

In particolare, è stato chiarito che le prestazioni  formative effettuate, nell'ambito di un corso di formazione realizzato da un soggetto terzo (responsabile del progetto formativo), dai  singoli  docenti  devono  essere  assoggettate ad IVA nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita IVA in quanto professionisti, per cui l'attività di docenza viene attratta nella sfera dell'attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l'attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell'art. 5, DPR n. 633/1972.

L’Agenzia delle entrate ha inoltre ricordato la misura di favore che prevede l’esenzione IVA per le attività formative rese nei confronti di pubbliche amministrazioni (art. 14, co. 10, L. n. 537/1993).

È stato precisato che se l'ente pubblico si avvale di un soggetto terzo per l'esecuzione di corsi di formazione dei propri dipendenti, alle somme corrisposte all’organizzatore del corso non si applica l’Iva.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 279 del 4 aprile 2023)


06/04/23