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Professionista deceduto: agli eredi non spetta il contributo a fondo perduto

Come noto, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del cd. decreto ”Sostegni”, art. 1, co. 1, D.L. n. 41/2021 convertito dalla L. n. 69/2021).

Nella fattispecie in esame, il quesito riguarda la possibilità per gli eredi di un professionista deceduto di accedere al contributo, considerando che, nonostante il decesso, la partita IVA era ancora attiva per l’emissione delle fatture per prestazioni professionali già svolte ma non incassate.

In particolare, il dubbio verte in particolare sul significato che viene attribuito alla nozione di “attività cessata”, in relazione alla quale è collegata la spettanza o meno del contributo in esame.

L’Agenzia delle Entrate rileva che, per poter usufruire del contributo a fondo perduto, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 41/2021) e che, per appurare la cessazione dell’attività, si prescinda dalla volontà del soggetto di cessare la stessa.

Pertanto, la cessazione dell’attività si verifica, in ogni caso, anche laddove, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, abbia luogo il decesso del professionista.

Al fine di poter beneficiare del suddetto contributo a fondo perduto, l’Agenzia delle entrate ritiene che non sia sufficiente che la partita IVA risulti ancora attiva, al fine di fatturare alcune prestazioni professionali fornite in precedenza e non riscosse al momento del decesso.

Tale soluzione prescinde dai precedenti chiarimenti di prassi, secondo cui, in linea generale, l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale; inoltre, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella (vedi ris. Agenzia delle Entrate n. 34/2019).

L’Agenzia rileva, infatti, che tali documenti di prassi si inseriscono in un contesto differente, essendo diverse le finalità sottese ai suddetti chiarimenti: il fatto che la partita IVA sia tenuta aperta per potere riscuotere i compensi relativi a prestazioni professionali già fornite in precedenza non presuppone lo svolgimento di una attività professionale, ma risponde alla finalità di regolare i flussi economici di attività già svolte e concluse, per tutelare il gettito erariale ai fini dell’IVA; diversamente, il contributo ea fondo perduto in esame è diretto a sostenere gli operatori economici che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nello svolgimento delle proprie attività in seguito all’emergenza epidemiologica.

Pertanto, nel caso in cui il decesso del professionista si sia verificato in data anteriore al 23 marzo 2021, a tale data l’attività svolta dallo stesso deve considerarsi effettivamente cessata.

Ciò anche in considerazione del fatto che il rapporto tra cliente e professionista viene instaurato “intuitu personae”.

L’Agenzia rileva, inoltre, che nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è espressamente chiarito che “il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglimento”.

Anche nelle specifiche tecniche relative al contributo alternativo del cd. decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021 convertito dalla L. n. 106/2021), le cui istanze dovevano essere presentate entro il 2 settembre, è prevista la medesima limitazione in caso di decesso (Risposta dell’Agenzia delle entrate n.565 del 26 agosto 2021).


06/09/21