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Proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi al 20 luglio 2020: pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.P.C.M.

Facendo seguito a quanto già anticipato nel ns. Fisco news n. 88/2020, si segnala che sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020, con il quale è stata stabilita la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Termini di versamento

Il provvedimento in esame stabilisce che i versamenti devono essere effettuati:

- entro il 20 luglio 2020, anziché entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
oppure

- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, anziché entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Soggetti beneficiari della proroga

La suddetta proroga si applica ai soggetti che hanno entrambi i seguenti requisiti:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (art. 9-bis, D.L. n. 50/2017);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo D.M. di approvazione pari a 5.164.569 euro.

La proroga riguarda anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014) e il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1 D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.);

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

- devono dichiarare redditi per trasparenza (artt. 5, 115 e 116, TUIR).

Versamenti interessati dalla proroga

Sono prorogati i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, cioè:

· il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;

· il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;

· il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;

· il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;

· le altre imposte sostitutive alle quali si applicano gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (es. la rivalutazione dei beni d’impresa);

· il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;

· il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità in base agli ISA;

· il versamento del saldo IVA 2019, con le maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (vedi ns. Fisco news n.66/2020);

· i versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora il contribuente non possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24, D.L. n. 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”, vedi ns. Fisco news n. 67/2020);

· il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.


01/07/20