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Proroga dei versamenti

Si ricorda che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la legge di conversione del decreto “Sostegni bis” ha  prorogato al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021. (art. 9-ter, D.L. n. 73/2021, L. n. 106/2021).

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 15 settembre 2021 si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Sono interessati dalla suddetta proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario,
  • applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi");
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19;
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi "per trasparenza", (artt. 5, 115 e 116, T.U.I.R.);
  • nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569,00 euro), i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, chiarisce le modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati, senza alcuna maggiorazione,  al 15 settembre 2021.

La proroga si estende anche ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (ad esempio, i contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, l’IVA per adeguamento agli ISA, il diritto camerale ecc.).

L’Agenzia delle Entrate con la suddetta risoluzione, conferma che la proroga riguarda i soggetti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Inoltre, ricorrendo tali condizioni, la proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54-89, L. 190/2014);
  • applicano il regime di vantaggio (art. 27 co. 1 D.L. 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”);
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116, T.U.I.R.);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

L’Agenzia delle entrate precisa che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Resta, invece, ferma la possibilità di beneficiare del versamento rateale.

I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario.

In questo caso, si conferma che il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno - 31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

  • in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
  • in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA e dell’IRAP possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima scadenza viene fissata il 15 settembre 2021.

La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo a decorrere dal 16 settembre.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 53 del 5 agosto 2021)

 

Tabella riepilogativa delle scadenze

 


06/08/21