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Proroga sanzioni per inosservanza di obblighi informativi – Legge n. 14 del 24 febbraio 2023

Come noto, è stato previsto (art. 1, c. 125-129 L. n. 124/2017) per le imprese, le associazioni, le fondazioni, le ONLUS e le cooperative sociali l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle Pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2, D.lgs. n.165/2001, art. 2-bis, D.lgs. n.33/2013).

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza del suddetto obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di duemila euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione (art. 1, co. 125-ter, L. n 124/2017).

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia

La suddetta disposizione per l’anno 2022 è stata prorogata al 1° gennaio 2023 (art. 3-septies, D.L. n. 228/2021).

Il cd. decreto “Milleproroghe 2023” (D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n. 14/2023, art. 22-bis), in sede di conversione in legge, ha disposto che le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2023 si applicheranno dal 1° gennaio 2024.


13/03/23