Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA – Nuovi controlli e criteri – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 maggio 2023
Come noto, con una modifica all’art. 35 D.P.R. n. 633/1972, è previsto che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione ed alle frodi Iva, implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l’utilizzo di nuove partite Iva, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione) (art. 1, co. 148-150, L. n. 197/2022).
In caso di esito negativo dei controlli, l’ufficio è tenuto a emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva e disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vat information exchange system).
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 17 maggio 2023, con il quale ha definito modalità e termini di attuazione dell’ulteriore tipologia di controllo e di analisi del rischio sopra descritta ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite Iva.
Al provvedimento in esame è stato allegato il fac-simile della polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti.
In particolare, è disposto che gli elementi di rischio da appurare possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità e possono essere relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività o anche alla posizione fiscale del contribuente.
Tali elementi sintomatici di rischio, ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, se individuati, fanno scattare l’invito dell’ufficio a comparire di persona per fornire spiegazioni.
La mancata accettazione dell’invito comporta la cessazione della partita Iva e l’irrogazione di una sanzione pari a tremila euro.
Lo stesso soggetto, può, però, successivamente richiedere l’attribuzione di un nuovo numero di partita Iva, previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50mila euro.
29/05/23