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Rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – Definite le regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche

Come noto, in materia di fatturazione elettronica, gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022; a decorrere dal 1° luglio 2022 le suddette operazioni sono emesse e accettate in formato elettronico.

Il decreto del 21 giungo 2021, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2021, è stato emanato per la necessità di stabilire che gli adempimenti relativi ai rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino siano assolti in modalità telematica a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 5 agosto 2021, con il quale sono definite le regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o (difformemente rispetto a quanto previsto dalla normativa interna) identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757 così come successivamente modificato.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

In caso di cessione di beni verso San Marino, attraverso i servizi di consultazione presenti sul portale "Fatture e Corrispettivi" sarà possibile verificare l'esito dei controlli effettuati dall'Ufficio tributario sammarinese. In caso di esito negativo, la cessione sarà soggetta a imposta e sarà necessario operare la variazione (art. 26, co. 1, D.P.R. n. 633/1972).

Per le cessioni di beni verso l'Italia con addebito d'imposta, l'accesso ai servizi di consultazione consentirà di verificare l'esito positivo dei controlli operati dall'Agenzia delle Entrate, grazie al quale sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972).

Qualora l'operazione sia effettuata senza addebito d'imposta, il riscontro dell'esito positivo visualizzato all'interno del servizio di consultazione permetterà al cessionario di assolvere l'imposta (art. 17, co. 2, D.P.R. n. 633/1972).

E’ confermata la possibilità di emettere fattura elettronica mediante SdI anche con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate da operatori economici nazionali nei confronti di soggetti passivi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 agosto 2021).

 

31/08/21