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Ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi – Istituti i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi

Come noto, il ravvedimento operoso consente al contribuente o al coobbligato di sanare violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale (art. 13, D. lgs. n. 472/1997).

Occorre, entro i termini di legge, rimuovere la violazione (quindi presentare o ripresentare la dichiarazione oppure la comunicazione, o semplicemente eseguire il versamento del tributo) e pagare le sanzioni ridotte e gli interessi legali.

L’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento operoso riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

Per agevolare i contribuenti ad individuare l'esatta codifica, nella TABELLA, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "ERARIO", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Con la risoluzione in esame sono soppressi i seguenti codici tributo:

  • "8913" denominato "Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi"; 
  • "1992" denominato "Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997";
  • "8908" denominato "Sanzione pecuniaria altre II.DD".

L'efficacia operativa di quanto previsto nella e risoluzione in esame decorre dal 2 maggio 2023.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 12 del 2 marzo 2023


06/03/23