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Ravvedimento speciale – Precisazioni - Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 15 maggio 2024

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 11 del 15 maggio 2024, recante:” Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 – Ravvedimento speciale”.

Come noto, la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 174 ss., L. n. 197/2022) ha introdotto il ravvedimento operoso speciale, che si differenzia dal ravvedimento operoso ordinario in quanto la riduzione delle sanzioni è a 1/18 del minimo e le somme possono essere pagate in forma rateale.

Nella formulazione del citato art. 1, commi 174 ss., L. 197/2022, per beneficiare del ravvedimento concernente le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021, sarebbe stato necessario rimuovere la violazione, presentare la dichiarazione integrativa e/o correggere la fattura e pagare le somme o la prima rata entro il 30 settembre 2023.

Si sono però succeduti due interventi normativi:

  • il D.L. n. 215/2023 (il cd, decreto “Milleproroghe”, convertito dalla L. 18/2024) ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse in relazione all’anno 2022, prevedendo per esse il termine del 31 maggio 2024 (il termine era in origine previsto al 31 marzo 2024 ed è stato posticipato a fine maggio dal D.L. 39/2024);
  • il D.L. n. 39/2024 ha riaperto i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021, prevedendo quale termine perentorio il 31 maggio 2024, per il pagamento delle prime 5 rate e per la rimozione delle violazioni.

L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, della sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare.

Qualora il contribuente voglia optare per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro i prossimi 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre 2024, sarà tenuto a corrispondere gli interessi nella misura del 2% annuo.

L’Agenzia delle entrate con la circolare in esame fornisce indicazioni sulle disposizioni dell’art. 7, comma 7, D.L. n. 39/2024, il quale stabilisce la riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale per le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, per coloro che non avevano perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

Anche in tal caso, il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024.

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro termine, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dalla legge di bilancio 2023.

Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

L’Agenzia delle entrate precisa che possono fruire della riapertura dei termini coloro che:

  • non abbiano in precedenza perfezionato la procedura di regolarizzazione,
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni,
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate,
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate.

La circolare in esame fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo delle somme dovute.

In caso di versamento in unica soluzione (ad esempio in data 31 maggio 2024), sono dovuti:

  • l’importo del tributo;
  • l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
  • l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (un diciottesimo).

In caso di versamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:

a) alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):

  • un importo pari a 5/8 del tributo;
  • un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
  • un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;

b) alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):

  • un importo pari a 1/8 del tributo;
  • un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
  • un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
  •  l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2 per cento annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

21/05/24