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Reddito lavoro dipendente – Card sconto - Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 221 del 29 marzo 2021

Come noto, in base al principio di onnicomprensività, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51 co. 1, TUIR).

Sono compresi, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi economici che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa retribuzione quali, in particolare, compensi in natura consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Per la determinazione in denaro dei suddetti valori si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale (art. 9, TUIR)

Si ricorda che per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la sua determinazione si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

In particolare, con riferimento agli sconti d’uso, è stato stabilito che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro, e nel caso in cui il datore di lavoro commercializza e vende ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l'eventuale rilevanza reddituale va considerata in base al principio di onnicomprensività enunciato dal suddetto art. 51, co. 1, TUIR (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 26/2010).

È stato, inoltre, precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente, mentre, se il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione risulta pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate (Circolare Ministero delle finanze n. 326/1997).

L’agenzia delle entrate esamina il caso di un’impresa di abbigliamento che attribuisce la card sconto ai propri dipendenti per poter acquistare prodotti scontati rispetto al prezzo di listino.

La carta sarebbe nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato. Lo sconto sarebbe pari a circa il 25% del prezzo di vendita finale del prodotto.

Per la fattispecie in esame, l’Agenzia delle entrate specifica che il prezzo pagato dai dipendenti della società è superiore a quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione; il prezzo pagato dal lavoratore dipendente, pertanto, non si configura quale corrispettivo simbolico che maschera l'erogazione di una retribuzione.

Inoltre, lo sconto praticato ai dipendenti non supera quello applicato, in alcuni periodi dell’anno, alla totalità dei clienti e non può essere cumulato con altre iniziative commerciali analoghe adottate in favore della clientela.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle entrate ritiene che non vi sia alcuno "sconto" fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso.

Infatti, la rilevanza fiscale dello sconto applicato sul prezzo della merce acquistata dai dipendenti della società generebbe una disparità di trattamento tra i clienti, che potrebbero acquistare la merce ad un prezzo scontato, e i dipendenti della stessa società che vedrebbero tassato il vantaggio economico.

Infine, il fatto che lo sconto è riconosciuto al dipendente attraverso la card sconto non ostacola l’irrilevanza fiscale del vantaggio economico, poiché questa, con le sue caratteristiche (nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato), è un mero strumento tecnico attraverso il quale viene consentita la fruizione dello sconto (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 221 del 29 marzo 2021).


30/03/21