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Regime di adempimento collaborativo – Accesso - Requisiti soggettivi e oggettivi – Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024 n. 295 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, recante:” Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo”.

Come noto, il regime di adempimento collaborativo (disciplinato dagli artt. 3 – 7, D. lgs. n. 128/2015, come integrati e modificati dal D. lgs. n. 221/2023 di attuazione dell'art. 17 della Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023), consente ai contribuenti dotati di un sistema di rilevazione misurazione gestione e controllo del rischio fiscale di instaurare con l'Agenzia delle Entrate un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione.

Le modifiche apportate dal D. lgs. n. 221/2023 sono entrate in vigore il 18 gennaio 2024.

Il D.M. 6 dicembre 2024 in esame:

  • definisce i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo,
  • individua le specifiche disposizione sui requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell’accesso al regime.

Requisiti soggettivi di ingresso nel regime (art. 2)

Possono presentare domanda:

 

- i soggetti residenti e non che realizzano un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dall’anno 2024, 500 milioni di euro dal 2026, 100 milioni di euro dal 2028;

- i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dal volume d’affari o ricavi, in presenza degli altri requisiti;

- i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali prima indicati e che il gruppo adotti un Sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato;

- i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA allorché almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

 

Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale (art. 3)

Sono indicati i requisiti essenziali del sistema di controllo integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali e riproduce i pilastri del tax control framework (TCF) e, in particolare, le quattro aree di funzionamento:

  • l’Ambiente di controllo, inclusa la strategia fiscale;
  • la Governance del sistema di controllo, ovvero la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della variabile fiscale, secondo criteri di separazione dei compiti;
  • il Processo di tax risk assessment volto a consentire l’identificazione, la misurazione in termini quantitativi e qualitativi, la gestione dei rischi fiscali e la relativa mappa;
  • il meccanismo di aggiornamento e autoapprendimento (monitoraggio) ovvero l’attività di verifica e testing svolta nel continuo volta a valutare l’adeguatezza e l’effettività del tax control framework (TCF).

Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata (art. 4)

Il “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” è disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito dall’Agenzia delle entrate.

Il modello deve essere sottoscritto dal contribuente interessato e presentato attraverso l’impiego della posta elettronica certificata all’ufficio “Adempimento collaborativo” della direzione centrale Grandi contribuenti e Internazionale, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it.

I non residenti privi di Pec possono invece inviare la domanda alla casella di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it.

Il medesimo modello deve essere utilizzato anche da coloro che intendono comunicare la volontà di non permanere nel regime, rinunciando al rinnovo tacito.

L’istanza va corredata della documentazione richiesta, tra cui la mappa dei rischi e dei controlli fiscali e la strategia fiscale.

La suddetta documentazione può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza unitamente ad ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente, con modalità che saranno individuate con apposito e successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

In tale ipotesi, il termine per la comunicazione di ammissione al regime di adempimento collaborativo decorre dalla data di presentazione o integrazione della documentazione.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione entro il termine dei suddetti trenta giorni comporta l’inammissibilità dell’istanza.

Verifica dei requisiti di accesso al regime (art. 5)

Sono disciplinate le attività dell’ufficio che si esplicano in attività istruttorie relative al riscontro dei requisiti soggettivi al termine delle quali vengono avviati gli incontri con l’impresa che si concludono con l’eventuale ammissione al regime.

Il procedimento per l’ammissione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell’stanza o della documentazione a corredo della medesima.

Nel corso del procedimento l’Agenzia delle Entrate verifica che il tax control framework (TCF) sia stato predisposto in modo coerente con le Linee Guida e che sia stato certificato da professionisti indipendenti e può richiedere ulteriore documentazione ovvero interventi necessari per l’ingresso nel regime.

Sono anche possibili accessi di rappresentanti dell’Agenzia presso l’impresa, dopo averne concordati i tempi, al fine di constatare direttamente elementi ritenuti utili ai fini istruttori.

Disposizioni transitorie (art. 6)

La certificazione del tax control framework (TCF) da parte di professionisti indipendenti può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2025, a integrazione della domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo presentata nel 2024 a far data dal 18 gennaio 2024.

La suddetta deroga è stabilita per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che presentano istanza nel 2025 entro il termine di chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.

In questi casi, il termine di 120 giorni entro i quali l’Agenzia comunica ai contribuenti l’ammissione al regime decorre dalla data di presentazione della certificazione.

Si tratta di una deroga alla previsione a “regime” secondo la quale, invece, la domanda di accesso al regime (dal 2025) dovrà essere corredata anche della certificazione.

La deroga non rileva in riferimento all’ulteriore documentazione che deve corredare le domande di accesso al regime che può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Pertanto, ad esempio, per chi presenterà istanza di adesione negli ultimi giorni del 2024, l’ulteriore documentazione dovrà, comunque, essere presentata entro 30 giorni, fermo restando la possibilità di presentare la certificazione entro il 31 dicembre 2025.

Per ulteriore documentazione si intende la descrizione dell’attività svolta dall’impresa, la strategia fiscale approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell’istanza, il documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento; la mappa dei processi aziendali e quella dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili.


20/12/24