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Regime forfetario e cause di esclusione: nel limite di 30.000 euro rientrano anche i premi di risultato

Come noto, il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi/compensi non superiori a euro 65.000 e non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

In particolare, per le cause di esclusione la legge di Bilancio 2020 (L. n.160/2020) ha stabilito che i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro non possono avvalersi del regime forfetario.

La suddetta causa di esclusione opera già dal periodo d'imposta 2020, se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, posto che la disposizione di cui all'art. 1, comma 57, lettera d-ter), L. n. 190/2014 richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50, T.U.I.R., ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro rilevino anche i premi di risultato, quando si tratta di somme percepite in via ordinaria nell'ambito della prestazione lavorativa fornita, risultando significativi ai fini della determinazione della predetta soglia (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 398 del 23 settembre 2020).


28/09/20