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Regime forfetario e cause di esclusione: nel limite di 30.000 euro rientrano anche i rapporti di lavoro all’estero

Come noto, il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi/compensi non superiori a euro 65.000 e non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

In particolare, per le cause di esclusione la legge di Bilancio 2020 (L. n.160/2020) ha stabilito che i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro non possono avvalersi del regime forfetario.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente all’estero sono computati nel limite di 30.000 euro ai fini dell’accesso al regime forfetario (art. 1, comma 57, lett. d-ter), L. n. 190/2014).

La fattispecie in esame riguarda una persona iscritta all’AIRE e lavoratore dipendente all’estero che sta valutando di intraprendere in Italia un’attività professionale negli ultimi mesi del 2021. 

L’Agenzia delle entrate ha precisato che il soggetto che intende mantenere l’iscrizione all’AIRE e continuare a risiedere e dimorare all’estero per la maggior parte del 2021 integrerebbe la causa di esclusione prevista dal citato art. 1, co. 57, lett. d-ter, L. n.190/2014.

Inoltre dal rapporto di lavoro dipendente all’estero deriva un reddito annuo superiore a 30.000 euro, con conseguente ulteriore integrazione della causa ostativa sopra indicata.

Non è stato valorizzato il fatto che il rapporto di lavoro sarebbe cessato nel corso del 2021; al riguardo viene ribadito che tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 257 del 17 aprile 2021).


23/04/21