• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Regime forfettario – Attività svolta all’estero - Chiarimenti

Si ricorda che il cd. “regime forfettario” (art. 1, co. 65, L. n. 190/2014) prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività per cui intende applicare il regime agevolato, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non dev’essere superiore al limite di 65.000 euro.

Con la risposta in esame è stato chiarito che, ai fini dell’utilizzo della suddetta aliquota ridotta del 5%, assumono rilevanza anche le attività svolte all’estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

In particolare, il caso in oggetto riguarda una persona fisica, fiscalmente residente all’estero, che svolge un’attività professionale con utilizzo di partita IVA estera.

La stessa sarebbe intenzionata a chiudere la posizione fiscale estera e trasferire la propria residenza in Italia per ivi continuare l’esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri, applicando il regime forfetario.

L’agenzia delle entrate ha precisato che l’attività svolta in precedenza deve essere valutata in modo oggettivo, a prescindere dal luogo di svolgimento.

Viene infatti rilevato che, essendo la misura destinata a incentivare la nascita di nuove iniziative, non può essere assimilata a una “nuova iniziativa” l’attività che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.

Resta, comunque, possibile l’adesione al regime agevolato nel 2022 con l’aliquota “ordinaria” del 15%, in presenza di tutti i requisiti di legge. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 197 del 20 aprile 2022)


26/04/22