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Regimi speciali IVA mai applicati: è possibile l’ingresso nel regime forfettario

Come noto, il regime forfetario non può essere applicato in caso di utilizzo di regimi speciali IVA, come il regime del margine applicabile alla rivendita dei beni usati (art. 1, co. 57, lett. a), L. n. 190/2014).

Nella fattispecie in esame, il contribuente ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e ora, per raggiunti limiti d’età, intende transitare nel forfettario, intraprendendo anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine.

Il contribuente chiede se sia possibile applicare il regime forfettario a partire dal 2025, nonostante l’introduzione di un’attività che per legge prevede l’utilizzo di un regime IVA speciale, mai adottato in precedenza.

Il dubbio nasce dalla norma sopra citata, che prevede l’incompatibilità tra il regime forfettario e i regimi speciali Iva.

A tale proposito, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/2019, al paragrafo 2.3.1, chiarisce che l'incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, cioè automatica quando il regime speciale è obbligatorio ex lege.

La circolare prosegue evidenziando che “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l'IVA nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.

Nella fattispecie in esame, non vi è stata applicazione effettiva del regime IVA speciale in precedenti periodi d’imposta; pertanto, il passaggio al regime forfettario è ammesso.

Il contribuente, in conclusione, potrà avvalersene dal 2025, anche includendo la vendita di elettrodomestici usati, a condizione che non abbia mai applicato il regime del margine.

La variazione dovrà essere comunicata, così come ipotizzato dal richiedente, con il modello AA9/12 (quadro A – “variazione dati”, quadro B – “regimi fiscali agevolati”, codice 2), e confermata tramite dichiarazione nel modello dichiarativo Redditi.

In sintesi, l’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di una precedente applicazione del regime del margine, il richiedente potrà legittimamente accedere al regime forfettario.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 181 del 7 luglio 2025)


10/07/25