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Registri IVA precompilati: alcune FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate recentemente ha pubblicato alcune Faq nella sezione “Assistenza On Line” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Di seguito si segnalano alcune importanti FAQ:

  • i soggetti passivi, che non procederanno a integrare elettronicamente via SdI con aliquota IVA e imposta le fatture ricevute per operazioni soggette a reverse charge interno, non potranno inserire manualmente detta annotazione nei registri IVA delle vendite e degli acquisti. L’Agenzia delle entrate precisa che all’interno della bozza precompilata del registro IVA degli acquisti del cessionario o committente viene annotata la fattura ricevuta tramite SdI con uno dei codici natura N6 (N6.1, N6.2, ecc.); l’integrazione, effettuata mediante generazione e invio di un file XML contraddistinto dal codice TD16, viene automaticamente riportata mediante annotazione del documento in entrambi i registri IVA, mentre al soggetto passivo spetterà esclusivamente il compito di inserire le informazioni non presenti nel suddetto file, come, ad esempio, la corretta percentuale di detrazione, se inferiore al 100%. Inoltre, ai fini dell’elaborazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche sarà considerato nel campo VP3 (relativo al totale delle operazioni passive al netto dell’IVA) “solo l’imponibile indicato nella fattura elettronica ricevuta in reverse charge (...) annotata nel registro degli acquisti e non quello indicato nel documento integrativo TD16”;
  • in caso di documento trasmesso al Sistema di Interscambio con codice TD17 (utilizzato per l’integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero), al fine di integrare con IVA una fattura cartacea rilasciata da un prestatore non residente, detta integrazione verrà riportata sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute del soggetto che emette il documento. L’imponibile del documento con codice TD17 “sarà computato nel rigo VP3 della lipe del periodo e la relativa imposta rispettivamente nei campi VP4 e VP5 della medesima lipe”;
  • per la c.d. “Autofattura per splafonamento”, caratterizzata dal codice TD21, l’Agenzia delle Entrate segnala di non essere in grado di distinguere se, a fronte dello splafonamento, l’IVA sia già stata regolata con versamento tramite modello F24 o debba, invece, essere assolta nella liquidazione periodica; di conseguenza, viene scelta la soluzione dell’annotazione del documento in entrambi i registri. Spetterà al soggetto passivo, che dovesse avere già assolto l’IVA, l’onere di modificare la bozza della LIPE del periodo;
  • le note di credito (codice TD04 o TD08), essendo documenti emessi al fine di rettificare in diminuzione gli importi precedentemente fatturati, vengono annotate, con valore negativo, nel registro delle fatture emesse del cedente o prestatore e in quello degli acquisti del cessionario o committente.

23/09/21