• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Registro Nazionale aiuti di stato - Comunicazioni ai beneficiari degli aiuti di Stato 2019 non registrati

Si ricorda che è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il provvedimento in esame, in attuazione dell'art. 1, co. 636 della Legge n. 190/2014,  sono individuate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Tali informazioni sono rese disponibili per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.

In particolare, nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2019;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2019 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti via PEC.

Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, istituito presso il MISE, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono comunque consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.

Vengono, infine, specificate anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

In tal caso, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime “de minimis” sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime “de minimis” illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

È consentita la riduzione delle relative sanzioni per effetto del ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997).

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2023)


26/04/23