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Reverse charge: ravvedimento con il solo pagamento della sanzione

In materia di regime sanzionatorio in caso di errori nel reverse charge, si ricorda che laddove il cedente/prestatore, per errore, ritenga che un’operazione sia soggetta a reverse charge, per cui emette la fattura senza IVA e il cessionario/committente esegue la doppia annotazione, la sanzione, da 250 a 10.000 euro, è a carico del cedente/prestatore

Il cessionario/committente, per la sanzione, è obbligato solidale.

Rimane fermo il diritto di detrazione IVA, in presenza dei requisiti di legge e in assenza di frode, a opera del cessionario/committente (art. 6, comma 9-bis.2, D.Lgs.  n.4711997).

Se, al contrario, il cedente/prestatore, per errore, emette la fattura con IVA e l’imposta è stata irregolarmente assolta dal medesimo, la sanzione, da 250 euro a 10.000 euro, è a carico del cessionario/committente.

Il cedente/prestatore, per la sanzione, è un obbligato solidale.

Rimane fermo il diritto di detrazione IVA, in presenza dei requisiti di legge e in assenza di frode, a opera del cessionario/committente (art. 6, comma 9-bis.1, D. Lgs. n.471/1997).

Si tratta di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs. n. 472/1997).

Ravvedersi non significa solo pagare la sanzione ridotta, ma rimuovere la violazione, cioè oltre al versamento della sanzione ridotta (da 1/9 a 1/5, a seconda di quando temporalmente avviene il ravvedimento), del versamento dell’imposta e degli interessi legali ove necessario.

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate, invece, specifica che nell’ipotesi di errata applicazione del meccanismo del reverse charge, l'erroneo comportamento tenuto dal cedente, ossia la fatturazione mediante la partita IVA lussemburghese in regime di non imponibilità, e dai cessionari, ossia l'assolvimento dell'imposta mediante il reverse charge, resta cristallizzato, dovendosi applicare la sola sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro.

Inoltre, la sanzione deve essere computata con riferimento alla singola liquidazione periodica e con riferimento al singolo committente, non considerando le distinte operazioni.

Quindi, anche in sede di ravvedimento operoso rimane fermo il diritto di detrazione e, essendosi l’operazione “cristallizzata”, non servono le note di variazione (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 301 del 28 aprile 2021).


03/05/21