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Revoca tardiva della cedolare secca: remissione in bonis

Come noto,  la cedolare secca è l’imposta sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi (art. 3, D.Lgs. 23/2011).

Si tratta di un regime opzionale, cui si accede esprimendo l’opzione in sede di registrazione oppure alle successive scadenze contrattuali o in sede di proroga. Solo in alcune ipotesi, contratti non soggetti a registrazione, l’opzione può essere espressa in dichiarazione.

L’opzione per l’imposizione sostitutiva è revocabile: la revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta dovuta.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate riguarda un contribuente, proprietario di un immobile locato che ha optato per la cedolare secca con riferimento a un contratto di locazione di durata triennale, dal 1° dicembre 2020 al 1° dicembre 2023 che ha deciso di revocare l’opzione per l’imposta sostitutiva dal 1° dicembre 2021.

In particolare il contribuente:

  • ha comunicato la revoca al conduttore, ma ha dimenticato di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e di pagare l’imposta di registro per la seconda annualità di durata del contratto;
  • chiede di utilizzare la remissione in bonis, pagando la sanzione e presentando la comunicazione di revoca tardiva, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.

 L’Agenzia delle entrate ha confermato che:

  • è possibile utilizzare la remissione in bonis per rimediare alla mancata tempestiva comunicazione della revoca della cedolare secca, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente e comunicato effettivamente al conduttore la volontà di “cambiare” regime, tornando alla tassazione ordinaria.

Per realizzare la rimessione in bonis, il contribuente dovrà:

  • inviare il modello RLI con la revoca dell’opzione entro il 30 novembre 2022;
  • versare, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 250 euro;
  • versare tardivamente, ove non già corrisposta, l’imposta di registro, maggiorata degli interessi e delle sanzioni riducibili mediante ravvedimento operoso ( 13,c.1, D.Lgs.. 471/97);
  • assoggettare a ordinaria imposizione sui redditi il canone di locazione, compilando la dichiarazione annuale in modo coerente.

Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 530 del 28 ottobre 2022


03/11/22