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Rimborso IVA ai viaggiatori extra Ue: la soglia di valore prevista per i rimborsi IVA ai viaggiatori extra Ue non può essere riferita a più compravendite avvenute in momenti diversi, seppure documentate con un’unica fattura

Come noto, le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Ue possono avvenire:

♦ senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa ove non sia presentata la documentazione necessaria a comprovare l’uscita dei beni dall’Ue;

♦ con pagamento dell’imposta, poi rimborsata al cessionario dal cedente, qualora sia fornita la prova dell’uscita dei beni dall’Ue nei termini stabiliti (art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti (es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico).

Questi ultimi, tuttavia, restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente.

Il beneficio in esame non è applicabile, comunque, per l’acquisto di beni in quantità sproporzionata, rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare del viaggiatore extra Ue.

Per il superamento della soglia di 154,94 euro (IVA inclusa),l’Agenzia delle entrate, già nel precedente principio di diritto n. 25/2019, aveva richiamato l’art. 48 del regolamento (Ue) n. 282/2011 secondo cui, per determinare se la predetta soglia di valore è stata superata occorre basarsi “sul valore della fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che il citato art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972 recepisce nell'ordinamento nazionale l’art. 147 della direttiva 2006/112/Ce, il quale si riferisce sempre alla “cessione” dei beni aventi le caratteristiche ivi individuate.

Pertanto, il valore di 154,94 euro, anche se derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni, cioè a compravendite avvenute in momenti diversi, seppure documentate con un’unica fattura, come nel caso della fatturazione differita.

Inoltre, qualora sussistano le condizioni previste, è sempre dovuto il rimborso dell’IVA da parte del cedente nei confronti del viaggiatore extra Ue.

È illegittimo qualsiasi comportamento che sia volto a escludere e/o a limitare il rimborso, direttamente o indirettamente, ovvero a garantire al venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali (artt. 19 e ss., D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, non è possibile escludere il predetto rimborso dell’IVA, quando non sono rispettati vincoli contrattualmente imposti (es. l’invio di determinati documenti entro un certo lasso di tempo) privi di un diretto riscontro nell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972 (Principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 8 del 16 luglio 2020).


17/07/20