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Rinuncia agevolata alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte il Fisco – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21 del 26 luglio 2023

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 21 del 26 luglio 2023, recante:” Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)”.

Come noto, è stata introdotta la definizione agevolata dei soli giudizi tributari pendenti presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare, è stata prevista la possibilità, per il ricorrente, di definire la controversia entro la data del 30 giugno 2023, rinunciando al ricorso principale o incidentale, previa sottoscrizione di un accordo transattivo con la controparte, riguardante tutte le pretese oggetto del giudizio.

La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento, entro venti giorni dall’accordo stesso e, comunque, entro il termine del 30 settembre 2023, delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (art. 1, commi da 213 a 218, L. n. 197/2022).

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul tema della pendenza della lite in esame.

Di seguito si illustrano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame, rinviando per un esame completo al seguente link 

L’Agenzia ritiene sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, anche se alla medesima data non risulti ancora effettuato il deposito del ricorso in cancelleria.

La nozione di “atto impositivo”, rilevante per la definibilità della controversia, è più estesa rispetto a quella degli istituti analoghi, in quanto rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Sono escluse, invece, le liti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non hanno una pretesa tributaria qualificata o che sono di mera riscossione.

Per la qualificazione giuridica da attribuire a tale istituto, la definizione con “rinuncia agevolata” si può considerare assimilabile ad una conciliazione giudiziale.

La definizione in esame interessa “tutte le pretese azionate in giudizio”.

Pertanto, non è possibile effettuare l’accordo che contenga solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.

Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale entro il 30 settembre 2023 dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio.

Non è ammesso un accordo parziale.

La rinuncia al ricorso può essere depositata anche dopo il 30 settembre 2023.

Il pagamento rateale non è ammesso, non è possibile la compensazione nel modello F24 e non c'è la restituzione di quanto ormai pagato.


28/07/23