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Ripartizione dei crediti “Superbonus”, bonus barriere architettoniche, “Sismabonus” in 10 rate annuali – Attive le funzioni della piattaforma

Come noto, l’Agenzia delle entrate ha dettato la disciplina di attuazione per la facoltà di fruire in dieci rate annuali costanti dei crediti d’imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo relativi al superbonus 110%, al bonus barriere 75% e al sismabonus.

In adempimento alla suddetta disposizione, l’Agenzia delle entrate in data 2 maggio 2023 ha definito le correlate funzioni del servizio web denominato “Piattaforma cessione crediti”, per mezzo delle quali i titolari del credito, fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari del credito d’imposta derivante dall’opzione anche per cessione successiva alla prima, possono trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per procedere alla predetta rateazione in dieci anni, nonché effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l’utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d’imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Nel manuale “La dichiarazione precompilata 2023” dell’Agenzia delle entrate viene precisato che la ripartizione in 10 anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d’imposta che siano riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus (identificati con codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 7708 e 7718), o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative o sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) o bonus barriere 75% (codici tributo 7707 e 7717).

La ripartizione in dieci rate annuali, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione tramite F24, anche se acquisita a seguito di cessioni successive alla prima.

La comunicazione per la rateazione può riferirsi anche solo ad una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questa ipotesi andrà modificato il campo “importo da rateizzare” presente nella piattaforma): la restante parte della rata, nonché gli eventuali ulteriori crediti acquisiti, potranno essere rateizzati con successive comunicazioni, anche in più soluzioni.

A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d’imposta selezionata (per l’importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove dieci rate in cui sarà suddiviso l’importo della quota originaria, con l’indicazione, per ciascuna rata, dell’anno di riferimento, dell’importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica.

Il suddetto manuale evidenzia che, in seguito alla conferma definitiva dell’operazione, la ripartizione in dieci rate diviene immediatamente efficace ed il credito originario viene sottratto dal plafond disponibile (per l’importo oggetto di rateazione) e sostituito dalle nuove rate risultanti.


04/05/23