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Ripartizione dei crediti “Superbonus”, bonus barriere architettoniche, “Sismabonus” in 10 rate annuali – Disposizioni attuative

Come noto, il cd. decreto “Aiuti-quater” (art. 9, co. 4, DL. n. 176/2022) come modificato dall’art. 2, co. 3-quinquies, DL. n. 11/2023, convertito, dalla Legge n. 38/2023 ha previsto che per gli interventi di cui:

  • agli artt. 119 (cd. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche), DL. n. 34/2020;
  • all'art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, DL. n. 63/2013 (c.d. Sismabonus),

in deroga all'art. 121, co. 3, terzo periodo, DL. n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi di un intermediario. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Con il provvedimento in esame, è stato stabilito che:

  • la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta in esame, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
  • la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;
  • ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Per usufruire delle suddette disposizioni, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

La comunicazione è inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023)


20/04/23