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Rivalutazione beni d’impresa – Imposta sostituiva - Codice tributo

Come noto, la “Legge di bilancio 2022” (art. 1, co 622 – 624, L. n. 234/2021) ha modificato la disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori contenuta nel cd. decreto “Agosto” (art. 110, DL. n. 104/2020).

In particolare, è stato modificato in maniera significativa l’art. 110 del decreto «Agosto» mediante l’inserimento dei commi 8-ter e 8-quater:

  • il comma 8-ter ha stabilito che con riferimento ai maggiori valori imputati, ai sensi dei co. 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110, alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, in misura non superiore ad un diciottesimo del costo (marchi d’impresa e avviamento), la deduzione fiscale deve essere effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo del costo;
  • il comma 8-quater ha consentito, però, che venga mantenuto l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176, co. 2-ter, TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta sostituiva del 3% già versata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • 1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITA’ IMMATERIALI - art. 110, comma 8- quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 31/2022).


11/07/22