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Rivalutazione beni d'impresa settore alberghiero: non si applica a società che svolge attività immobiliare

Come noto, in termini generali, non è prevista la rivalutazione degli immobili a uso alberghiero (art. 6-bis, co. 1, D.L. n. 23/2020), ma la rivalutazione dei beni, di qualunque natura, purché immobilizzazioni materiali o immateriali o partecipazioni in imprese controllate o collegate, anch’esse iscritte tra le immobilizzazioni, da parte dei “soggetti (...) operanti nei settori alberghiero e termale”; pertanto, la suddetta agevolazione è concessa su base soggettiva, in quanto la società opera nel settore alberghiero e non su base oggettiva.

La suddetta agevolazione è finalizzata a sostenere i settori alberghiero e termale, consentendo esclusivamente per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell'imposta sostitutiva.

Pertanto, nella fattispecie in esame, la rivalutazione dei beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, prevista per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, non può essere effettuata con riferimento a due alberghi posseduti da una società holding di un gruppo alberghiero locati alle proprie partecipate, le quali svolgono l’attività operativa.

La società che svolge l'attività immobiliare e di holding di partecipazioni non effettua la gestione alberghiera (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 450 del 30 giugno 2021).


02/07/21