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Rivalutazione dei beni d’impresa – Istituzione codici tributo

Come noto, l’art. 110 del cd. decreto “Agosto” ha introdotto una nuova rivalutazione dei beni d’impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio in corso al 31 dicembre 2020.

In particolare, è stato stabilito che le imposte sostitutive sul saldo attivo di rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell’art. 17, Dl. n. 241/1997.

Al fine di consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette imposte sostitutive, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

Inoltre, l’art. 6-bis del cd. Decreto “Liquidità” ha, invece, previsto, per i soggetti  operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

L’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione è versata in un massimo di tre rate o di sei rate di pari importo.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell’art. 17, Dl. n. 241/1997.

Al fine di consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “1859”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.

I codici vanno nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA” (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.29 del 30 aprile 2021).


03/05/21