• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Rottamazione-quater: non si perfeziona con la compensazione “orizzontale” e/o “verticale”

Come noto, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto la cd. “rottamazione-quater”, con la quale possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.si estinguono i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Quindi, non devono essere versati gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.

Il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli è scaduto il 30 giugno 2023 (D.L. n. 51/2023, convertito dalla L. n. 87/2023).

Per il perfezionamento dell’adesione alla “rottamazione-quater”, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (art. 1, co. 242, L. n. 197/2022), che non contemplano il versamento e la compensazione tramite modello F24.

In particolare, la definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 può essere effettuata solo:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione;
  2. mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
  3. presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Nella fattispecie in esame, l’istante ha chiesto la possibilità di poter utilizzare il proprio credito Iva in compensazione ''orizzontale'', per saldare di tutti i debiti risultanti dall’adesione alla “Rottamazione-quater” o di poter effettuare, in alternativa, la compensazione “verticale” dello stesso credito con l’Iva a debito e “orizzontale” per importi fino al 1.500 euro, con “i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.

L’Agenzia delle entrate:

  • conferma le modalità di pagamento sopra elencate dettata dalla citata legge di bilancio 2023,
  • richiama anche la circolare n. 25/2020, emanata in occasione della “Rottamazione-ter” (disciplinata dal D.L. n. 119/2018) e analoga alla più recente definizione agevolata, con la quale a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ha chiarito che “la norma …, non prevedendo espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate …, lo stesso non può essere compensato con il credito d'imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico”,
  • osserva che l’art. 1, co. 242, lettera c), L. n. 197/2022 non contempla, a differenza della stessa lettera del co. 12, dell'art. 3, D.L. n. 119/2018, alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ''commerciali'' vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 372 del 7 luglio 2023)


10/07/23