Ruoli sopra i 100mila: ammessa la compensazione quando la rateazione è rispettata
In materia di compensazioni, nella fattispecie in esame, l’istante vuole sapere se la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione e, a prescindere dall’accoglimento di una istanza di rateazione, per i crediti derivanti da bonus edilizi ceduti.
L’Agenzia delle entrate evidenzia che:
- il nuovo comma 3-bis dell’art. 121, L. “Rilancio”, introdotto dal D.L. n. 39/2024, prevede che a decorrere dal 30 marzo 2024, “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, …, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione … dei crediti d'imposta …, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi …”;
- dal 1° luglio 2024 è previsto un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006, introdotto dalla L. 213/2023, la c.d. legge di bilancio 2024, sostituito dall’art. 4, co. 2, D.L. n. 39/2024), il suddetto divieto non vale per le somme superiori a 100mila euro, iscritte a ruolo e oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Entrambe le citate disposizioni non sono ancora in vigore nel nostro ordinamento:
- la prima disposizione attende un emanando “regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze…”;
- la seconda disposizione è efficace solo dal 1° luglio 2024;
- non è stato abrogato l'articolo 31, D.L. 78/2010, che attualmente resta la norma di riferimento e che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
ma ciò che risalta è la volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.
Di conseguenza, l’Agenzia conclude che, anche se la disposizione che lo consente non ha ancora effetto nell’ordinamento tributario, la volontà del legislatore di renderla operativa non lascia spazio a dubbi.
Pertanto, la società che ha rateizzato i propri debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 100mila euro ed è in regola con il pagamento delle rate, può compensarli con i crediti d’imposta di cui dispone, compresi quelli acquisiti dalla cessione di bonus edilizi.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate aggiunge che:
- qualora l'importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100mila euro, con la sola eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione, il divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa;
- l'utilizzo di crediti d'imposta derivanti dai “bonus edilizi”, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10mila euro, sarà regolamentato da parte di un apposito e successivo decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art.121, comma 3-bis, D.L. n. 34/2020.
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 136 del 20 giugno 2024)
21/06/24