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Scambi San Marino – Italia: chiarimenti sulla territorialità

In materia di scambi tra San Marino e l’Italia, la fattispecie in esame riguarda un operatore sammarinese che intende avviare un’attività di vendita di beni a soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, cioè a privati.

Si ricorda che le cessioni di beni da un fornitore sammarinese ad un acquirente non soggetto passivo italiano sono soggette a IVA nella Repubblica di San Marino (art. 13, co. 2, D.M. 21 giugno 2021).

Tuttavia, in caso di vendite a distanza fra gli stessi soggetti, l’IVA si applica in Italia se il cedente nel corso dell’anno solare precedente ha effettuato operazioni di tale tipologia per un importo non inferiore a 28.000 euro, ovvero se, pur non avendo superato la citata soglia, opti per la tassazione in Italia (art. 15, D.M. 21 giugno 2021).

Sussistendo tali condizioni, il fornitore deve nominare un rappresentante fiscale in Italia e applicare l’imposta nei modi ordinari (art. 71, D.P.R. n. 633/1972).

Nella fattispecie in esame, l’operatore di San Marino chiede se:

  1. nel caso in cui un venditore sammarinese effettui un trasporto di beni ricevendo il pagamento tramite il trasportatore e, quindi, condizionando consegna e traslazione della merce al pagamento, il fornitore sia tenuto a versare l’Iva nel paese di destinazione (nel nostro caso in Italia quindi)
  2. in caso di “vendita a distanza” sempre da parte di un fornitore sammarinese, senza la consegna e/o il trasporto a cura del cedente in territorio italiano, il fornitore sia ugualmente tenuto al pagamento dell'imposta nello stato di destinazione.

L’Agenzia delle entrate precisa che:

  1. nelle vendite a distanza, il momento di effettuazione dell'operazione, rilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta, non incide sul requisito della territorialità. In presenza di un eventuale accordo di pagamento post-consegna l’imposta potrà essere versata in tale circostanza, ma nulla cambia ai fini della territorialità e, perciò, del luogo di imposizione;
  2. lo scambio avvenuto senza che il fornitore curi il trasporto e la spedizione della merce non può essere qualificato come “vendita a distanza”. Di conseguenza, lo scambio ricade nell'ambito della “cessioni nei confronti di privati”, con conseguente assoggettamento a Iva nella Repubblica di San Marino.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 498 dell’11 ottobre 2022).


12/10/22