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Sconto del bene ai dipendenti - Corresponsione del valore normale del bene – Non imponibile

In materia di sconto ai dipendenti, nella fattispecie in esame, una società di commercio all’ingrosso di generi alimentari e non alimentari riconosce ai propri dipendenti la possibilità di acquistare, mediante il badge aziendale, i prodotti commercializzati con uno sconto del 5% del prezzo di vendita, entro il limite della retribuzione netta.

Il suddetto sconto non è cumulabile con altri sconti applicati alla clientela, i quali sono riconosciuti in periodi specifici e sono mediamente più alti rispetto allo sconto del 5%, il prezzo pagato dai dipendenti per i prodotti commercializzati rimane sempre superiore al costo sostenuto dalla società per l’acquisto dei prodotti, anche considerando lo sconto.

L’Agenzia delle entrate precisa che se il datore di lavoro commercializza beni o servizi ad un prezzo scontato, l’eventuale rilevanza reddituale deve essere considerata in base alle regole ordinarie relative alla categoria reddituale in esame, cioè all’art. 51, co. 1, TUIR, che stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, come chiarito con la C.M. n. 326/97 (§ 2.3.1), il reddito da assoggettare a tassazione è pari:

  • al valore normale, se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente;
  • alla differenza tra il valore normale e le somme pagate dal lavoratore, se per la cessione del bene, anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente, o per la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme.

Di conseguenza, nella fattispecie in esame, considerato che i dipendenti corrispondono il valore normale del bene al netto degli “sconti d’uso”, l’importo corrispondente a tale sconto non è imponibile (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 158 del 25 marzo 2022).


28/03/22