Sconto sul corrispettivo in fattura: niente nota di credito se lo sconto in fattura non spetta
Come noto, i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2024 spese per determinati interventi edilizi, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per il c.d. "sconto sul corrispettivo" o la cessione della detrazione (art.121, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020).
Affinché l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito risulti perfezionata, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'asseverazione circa la congruità delle spese sostenute.
Inoltre, l'opzione per lo sconto in fattura deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese scontate, mentre entrambe le opzioni devono altresì essere comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (termine posticipato al 29 aprile per l'anno 2022).
Al riguardo, è espressamente previsto che il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
La fattispecie in esame riguarda una fattura emessa indicando l’applicazione dello sconto ex art. 121, D.L. n. 34/2020, seppure non fossero ancora maturati i presupposti per il valido esercizio della relativa opzione.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la fattura deve ritenersi corretta dal punto di vista fiscale, in quanto riporta l’imponibile esatto e la relativa IVA, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello “sconto”.
Pertanto, non ricorre alcun presupposto per l’emissione di una nota di credito a storno della fattura.
Il prestatore può, comunque, integrare la fattura originaria con un documento separato extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione e rilevare l’importo da saldare (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 581 del 5 dicembre 2022).
06/12/22