Servizi di intermediazione online - Fattura elettronica semplificata: occorre indicare la partita IVA o il codice fiscale del cliente
Il servizio reso da una società tramite una piattaforma web, che consente di comparare i prezzi dei servizi di trasporto offerti da diversi operatori, consentendo poi di acquistarli tramite la società medesima, non configura un servizio elettronico ai fini IVA, in quanto l'utilizzo del mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta degli ordini e non muta la natura tangibile dell'operazione, che va ricondotta tra i servizi di intermediazione.
Pertanto, la prestazione non beneficia dell'esonero dagli obblighi documentali ammesso per i servizi elettronici B2C e deve essere certificata mediante fattura.
Come noto, qualora l’ammontare complessivo del documento non sia superiore a 400 euro, il soggetto passivo avrà facoltà di emettere la c.d. “fattura semplificata” (art. 21bis, D.P.R. n.633/1972.
Ai sensi del primo comma lett. e) dell’art. 21bis sopracitato, in alternativa ai dati anagrafici del cessionario/committente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, ecc.), è consentita l’indicazione del solo codice fiscale o del numero di partita IVA (o del numero di identificazione IVA qualora il cessionario/committente sia stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea).
Occorre, tuttavia, evidenziare che le specifiche tecniche allegate al provv. 30 aprile 2018 n. 89757 prevedono l’obbligatorietà della compilazione del blocco “1.3.1 ”, attraverso la valorizzazione del campo “1.3.1.1 ”, nel quale deve essere riportato il numero di partita IVA del cliente, “in alternativa non esclusiva” al codice fiscale eventualmente indicato nel campo “1.3.1.2 ”.
L’Agenzia delle Entrate sostiene che tale obbligo è “funzionale alla corretta individuazione del committente/cessionario ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura” tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, l’invio tramite SDI di una fattura elettronica semplificata che non contenga il codice fiscale o la partita IVA del cliente comporterà inevitabilmente lo scarto della stessa con codice errore “00417” (Risposta dell’Agenzia delle entrate n.324 del 9 settembre 2020).
14/09/20






