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Servizi socio-sanitari - Centri di riabilitazione - Utenti ricoverati e non ricoverati - Esenzione IVA - Condizioni

Si ricorda che le operazioni esenti sono annoverate nell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e non consentono il diritto alla detrazione dell'imposta assolta "a monte" secondo quanto disposto dall'art. 19, co. 2, D.P.R. n. 633/1972.

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina IVA dei servizi resi da un'impresa sociale nell'ambito della gestione globale di centri di riabilitazione, residenziali e diurni, gestiti da una fondazione.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue:

  • i servizi forniti agli utenti ricoverati nelle strutture residenziali, anche quando resi nei centri diurni previo trasferimento degli stessi utenti, beneficiano dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, n. 21), D.P.R. n. 633/1972 (l’esenzione è riferita alle prestazioni proprie di case di riposo e simili che assicurino l'alloggio a persone bisognose di protezione e cura); ciò in quanto i servizi rientrano nel medesimo contratto di "global service" affidato dalla fondazione all'impresa sociale;
  • i servizi resi nei medesimi centri a favore di soggetti non ricoverati possono beneficiare, eventualmente, dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, n. 18), D.P.R. n. 633/1972, purché siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma, cioè deve trattarsi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione resi da operatori sanitari soggetti a vigilanza del Ministero della Salute).

 

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 179 del 12 settembre 2024)


16/09/24