• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Sostituzione di prodotti difettosi – Esclusione IVA

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito al trattamento IVA da applicare in caso di sostituzione di prodotti o di parte difettose degli stessi.

Nel caso esaminato, una società ha ceduto impianti a soggetti privati o a “Dealers” (rivenditori), che, a loro volta, hanno venduto i beni ai propri clienti.

Nel prezzo corrisposto dai cessionari è stato stabilito che fossero comprese anche eventuali prestazioni di manutenzione o sostituzione degli impianti difettosi o pericolosi.

Le obbligazioni contrattuali non prevedono coperture ulteriori rispetto a quelle previste per legge (garanzia legale), tuttavia permangono in capo a produttore e distributore gli oneri e le responsabilità di immissione sul mercato di prodotti sicuri.

In conseguenza di difetti strutturali da cui potevano derivare pericoli per il consumatore, la società produttrice ha, quindi, posto in essere una campagna di richiamo e sostituzione degli impianti con nuovi prodotti del medesimo tipo, senza alcun esborso per il cliente o per i “Dealers”.

L’Agenzia delle entrate, richiamando alcuni chiarimenti forniti con precedenti documenti di prassi, ha confermato che sono irrilevanti, ai fini IVA, anche qualora avvengano al di fuori della garanzia, le operazioni di richiamo e sostituzione di prodotti difettosi, laddove:

  • l’intervento avvenga in adempimento di specifici obblighi normativi che impongono al produttore di sostituire il prodotto con uno identico, non pericoloso ed idoneo all’uso;
  • nel prezzo originario di vendita siano compresi gli oneri e le spese inerenti alle operazioni di sostituzione.

Trattandosi di operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, queste non devono essere oggetto di documentazione tramite emissione di fattura di cui all’art. 21 del DPR n. 633/72.

È stato inoltre precisato che qualora i beni fossero destinati a un altro Paese membro, non si realizzerebbe una cessione intra Ue e non sussisterebbe l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.

Infine, l’Agenzia delle entrate, ai fini del superamento della presunzione di cessione di cui all’art. 1, DPR n. 441/1997, ha affermato che il valore di euro 10.000, quale limite fino al quale la distruzione dei beni può avvenire con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto riferito al costo dei beni distrutti in ogni singola operazione di smaltimento, non trattandosi di un limite annuale.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 304 del 24 aprile 2023)


26/04/23