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Spese edilizie sostenute nel 2020: la comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito va inviata entro il 15 aprile 2021

Come noto, è stato previsto il potenziamento al 110% delle detrazioni "edilizie" spettanti per gli interventi che già risultavano agevolati:

  • dall'ecobonus (art.14, D.L. n. 63/2013);
  • dal sismabonus;
  • dalla detrazione IRPEF per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti;
  • dal bonus "colonnine per la ricarica di veicoli elettrici” (art. 119, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020).

Le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare l’opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione sono:

  • la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis, co. 1, lett. a), b) e h), TUIR;
  • la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110%;
  • la detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110%;
  • la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. “bonus facciate”);
  • la detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% (art. 121, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020).

Si ricorda che:

  • se le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento è individuato in base al principio di cassa;
  • se le spese sono state sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento è individuato in base al principio di competenza. In tale ipotesi ciò che rileverà non sarà, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, ma quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa.

I contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% o degli ulteriori interventi sopra elencati potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione, inviando telematicamente all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione entro il 15 aprile 2021, anziché entro il 31 marzo 2021.

Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020. (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021).

 

31/03/21