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Spese per detrazione edilizia: promissario acquirente tra i beneficiari

Come noto, le opere di ristrutturazione edilizia rientrano fra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che, ai sensi dell'art. 16-bis, TUIR, possono beneficiare della detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (art. 16-bis, TUIR).

I soggetti che possono beneficiare della suddetta detrazione sono i contribuenti, assoggettati all’IRPEF, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese e che le stesse rimangono effettivamente a loro carico.

L’agevolazione spetta anche nei casi in cui il possesso dell’immobile risulti da un titolo diverso da un contratto di locazione o di comodato ma idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.

Il detentore dell’immobile può fruire della detrazione prevista per le spese sostenute per interventi edilizi se si trova in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Il possesso dell’immobile deve inoltre risultare da un atto regolarmente registrato al momento di inizio dei lavori e deve essere sussistente quando sono sostenute le spese. 

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n.112 del 23 maggio 2024)


24/05/24