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Stralcio automatico delle cartelle di pagamento sino a 5.000 euro – Criteri operativi - MEF

Come noto, il cd. decreto “Sostegni” (art. 4, co. 4 -10, Dl. n. 41/2021) ha previsto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento di ammontare sino a 5.000 euro in relazione ai singoli carichi, comprensivi di capitale, sanzioni e interessi, consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

Lo stralcio automatico riguarda solo le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF del 14 luglio 2021 recante: “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010” che detta i criteri operativi per l’annullamento automatico dei ruoli 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro.

In particolare, è stato stabilito che:

  • entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate - Riscossione comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate restituisce all’Agente della riscossione il predetto elenco segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, co. 4, Dl. n. 41/2021;
  • entro il 31 ottobre 2021, si verifica, di diritto, l’annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri di cui all’art. 4, co. 4-10, Dl. n. 41/2021.

04/08/21