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Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 22 settembre 2021

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11 del 22 settembre 2021, recante:” Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - Art. 4, commi da 4 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)”.

Come noto, è previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del cd. decreto “Sostegni”), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (art. 4, co. da 4 a 10, D.L. n. 41/2021, il cd. decreto “Sostegni”, convertito dalla L. n. 69/2021).

Rientrano nell’agevolazione in esame i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dalla norma.

Per il calcolo del limite dei 5.000 euro, vi rientrano:

  • il capitale;
  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • le sanzioni.

Restano esclusi dal computo:

  • gli aggi di riscossione;
  • gli interessi di mora;
  • le eventuali spese di procedura.

Tale annullamento automatico è circoscritto alle persone fisiche e giuridiche che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro.

Sulla verifica del suddetto limite reddituale, i redditi da tenere in considerazione e i relativi modelli da cui estrarli:

  • per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021; non verranno prese in considerazione le dichiarazioni presentate solo con il frontespizio o solo con alcuni quadri, come ad esempio il quadro RM, relativo ai redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva o il quadro RT, relativo alle plusvalenze di natura finanziaria o ancora il quadro RW.  L’Agenzia delle Entrate ha precisato che “in assenza di un modello dichiarativo valido” si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche e che, ad esempio, nel caso dei redditi di lavoro autonomo, in tale situazione “si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le CU valide presentate per il soggetto percipiente; il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo”.
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019; lo stesso principio si applica alle società sottoposte a procedure concorsuali, nel caso in cui abbiano presentato una dichiarazione ultrannuale. Il limite reddituale per le società che hanno optato per il regime del consolidato viene determinato sulla base del modello RSC presentato dal soggetto che partecipa al consolidato.

Poiché la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna riferirsi, per l’ambito applicativo della rottamazione, alla data di notifica della cartella di pagamento, ma al giorno di consegna del ruolo.

Ogni ruolo rientra nell’annullamento, a prescindere dalla sua natura e dall’ente creditore che lo ha formato, sia questo pubblico o privato, salve le esclusioni di legge, come i dazi doganali e l’IVA all’importazione.

Per conteggiare il requisito dei 5.000 euro ci si riferisce al singolo ruolo e non al valore globale della cartella di pagamento, che può portare a riscossione diversi ruoli.

Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, tutti possono beneficiare dell’annullamento; è anche possibile che, all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello “Stralcio”, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia.

Si valuta il debito “residuo” al 23 marzo 2021: pertanto, se il debito, originariamente superiore ai 5.000 euro, viene ridotto sotto soglia per autotutela o pagamento parziale, può rientrare nell’agevolazione in esame.

Di seguito si segnala la procedura che conduce all’annullamento automatico:

  • entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali relativi a soggetti che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro;
  • entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agente della riscossione i soggetti sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore alla soglia di legge;
  • entro il 31 ottobre 2021, si verifica, di diritto, l’annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri;
  • 15 novembre 2021: l’agente della riscossione deve presentare al Ministero dell’economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello Stralcio;
  • entro il 30 novembre 2021 l’agente della riscossione segnala l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori;
  • 31 dicembre 2021: sarà versata la prima rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione.

Nessuna comunicazione dell’annullamento o del mancato annullamento viene fornita al contribuente.

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio, è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio.

Il servizio controlla esclusivamente la presenza o meno di debiti rientranti tra quelli “potenzialmente” annullabili, che possono poi essere realmente annullati solo se sarà verificato anche il requisito del limite reddituale.

Per i coobbligati, quand’anche uno solo non possieda il requisito reddituale, l’annullamento salta per tutti, siccome l’obbligazione e, quindi, il carico deve ritenersi unitario.


28/09/21