Strumenti di memorizzazione adeguati: istituito il codice tributo
Come noto, è previsto, per il 2023, un contributo legato alle spese sostenute per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 50 euro per ogni strumento (art. 8, D.L. n. 176/2022, il cd. decreto “Aiuti quater”, convertito dalla L. n. 6/2023).
Il suddetto contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24; tale credito non è soggetto né al limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello Redditi, pari a 250mila euro né al limite annuale alle compensazioni in F24, pari a 2 milioni di euro e si può utilizzare a partire dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l’adattamento degli apparecchi e il relativo corrispettivo è stato pagato con mezzi tracciabili.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 7032 “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Nel modello F24 il suddetto codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Se al momento di trasmissione del modello le risorse stanziate per l’agevolazione sono insufficienti, il credito di imposta non sarà fruibile e il relativo modello F24 scartato.
In tal caso, colui che ha effettuato la presentazione sarà avvisato, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35 del 26 giugno 2023)
28/06/23