Super ACE – Istituzione del codice tributo
Come noto, il cd. decreto “Sostegni-bis” ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell'ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell'1,3% ordinario), pur con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.
Il beneficio fiscale corrispondente alla cd. "super ACE" è fruito dall'impresa, alternativamente:
- secondo le regole ordinarie dell'ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
- quale credito d'imposta, il quale può essere, alternativamente:
- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).
Si ricorda che, per avvalersi del suddetto credito d’imposta è prevista una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (c.d. "comunicazione ACE"), la quale deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, dal 20 novembre 2021 e fino alla scadenza del termine per la dichiarazione dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (vedi ns. Fisco news n 91/2021).
Entro trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione ACE, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.
In caso di esito positivo, il credito d’imposta, autorizzato dalle Agenzia delle entrate, può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Con la risoluzione in esame, per consentire ai beneficiari e ai cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame tramite modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:
- “6955” denominato “Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
13/12/21