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Superbonus ceduto o fruito, comunicazione delle opzioni dal 1 novembre 2022 – Istituzione codici tributo

Come noto il decreto “Aiuti quater” ha introdotto,  in deroga alla disciplina ordinaria, la possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti (art. 9, c. 4,  D.l. n. 176/2022).

Per poter optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate, quindi:

  • le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura devono essere state inviate entro il 31 ottobre 2022;
  • i crediti d’imposta devono essere non ancora utilizzati in compensazione nel modello F24, ma non devono essere stati oggetto di altra cessione.

A seguito delle novità introdotte dal decreto “Aiuti quater”, con riguardo al superbonus è necessario distinguere quindi i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 31 ottobre 2022 si continuano ad utilizzare i codici tributo istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 83/2020 per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022 (si veda ns. Fisco  news n. 175/2020) e con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 12/2022, per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022 al 31 ottobre 2022;
  • dal 1° novembre 2022 devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate  del 7 dicembre 2022 n. 71/2022:
  • 7708” denominato “Cessione credito - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022
  • 7718” denominato “Sconto - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - opzioni dal 01/11/2022”.

Nel modello F24, che deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, i codici tributo:

  • sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”, in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni di opzione e delle successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. In tal caso lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Per le spese sostenute nel 2022, ad esempio, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2023.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022


13/12/22